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	<title>Larco Trading Company</title>
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	<description>REACH, CLP, ADR: la sicurezza prende forma</description>
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	<title>Larco Trading Company</title>
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		<title>Le Novità Principali del Regolamento UE 2026/405</title>
		<link>https://www.larcotc.com/notizie/regolamento-ue-2026-405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Detergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento UE 2026/405]]></category>
		<category><![CDATA[Tensioattivi]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Regolamento (UE) 2026/405 introduce un importante aggiornamento della normativa europea relativa a detergenti e tensioattivi, sostituendo il precedente Regolamento (CE) n. 648/2004. L&#8217;obiettivo della nuova disciplina è adeguare il quadro normativo alle evoluzioni tecnologiche, alle nuove modalità di commercializzazione e agli obiettivi europei in materia di sostenibilità, economia circolare e digitalizzazione. Tra le principali [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il Regolamento (UE) 2026/405 introduce un importante aggiornamento della normativa europea relativa a <strong>detergenti</strong> e <strong>tensioattivi</strong>, sostituendo il precedente Regolamento (CE) n. 648/2004. L&#8217;obiettivo della nuova disciplina è adeguare il quadro normativo alle evoluzioni tecnologiche, alle nuove modalità di commercializzazione e agli obiettivi europei in materia di sostenibilità, economia circolare e digitalizzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le principali novità figurano l&#8217;estensione dei requisiti di biodegradabilità a un numero maggiore di componenti presenti nei detergenti, l&#8217;introduzione di disposizioni specifiche per i prodotti contenenti microrganismi, nuovi requisiti di etichettatura fisica e digitale e l&#8217;adozione del <strong>Passaporto Digitale di Prodotto (Digital Product Passport)</strong>, destinato a migliorare la tracciabilità e la trasparenza lungo l&#8217;intera catena di fornitura. Il regolamento disciplina inoltre le vendite sfuse e i sistemi di ricarica (refill), sempre più diffusi nel contesto delle politiche europee per la riduzione dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per produttori, importatori e distributori sono previsti nuovi obblighi documentali e maggiori responsabilità in termini di conformità e conservazione delle informazioni. Sebbene il regolamento sia entrato in vigore nel <strong>marzo 2026</strong>, la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile a partire dal <strong>23 settembre 2029</strong>, consentendo alle aziende di pianificare con adeguato anticipo gli interventi necessari per l&#8217;adeguamento normativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese del settore sono pertanto chiamate a valutare fin da ora l&#8217;impatto delle nuove prescrizioni sui propri prodotti, processi e sistemi informativi, al fine di garantire una transizione efficace verso il nuovo quadro regolatorio europeo.</p>
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		<title>Reati Ambientali: Le Novità del D.Lgs. 81/2026 e l&#8217;Impatto sui Modelli 231</title>
		<link>https://www.larcotc.com/notizie/reati-ambientali-le-novita-del-d-lgs-81-2026-e-limpatto-sui-modelli-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. 81/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 231]]></category>
		<category><![CDATA[Reati Ambientali]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha introdotto un importante aggiornamento della disciplina italiana in materia di reati ambientali, recependo la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell&#8217;ambiente. L&#8217;obiettivo della riforma è rafforzare la prevenzione e il contrasto degli illeciti ambientali attraverso un sistema sanzionatorio più severo [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, entrato in vigore il <strong>2 giugno 2026</strong>, ha introdotto un importante aggiornamento della <strong>disciplina italiana in materia di reati ambientali</strong>, recependo la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell&#8217;ambiente. L&#8217;obiettivo della riforma è rafforzare la prevenzione e il contrasto degli illeciti ambientali attraverso un sistema sanzionatorio più severo e una maggiore responsabilizzazione delle imprese.<br>Tra le principali novità figurano l&#8217;inasprimento delle sanzioni per le violazioni ambientali più gravi, l&#8217;introduzione di <strong>nuove fattispecie di reato</strong> e <strong>il rafforzamento delle aggravanti applicabili</strong> quando i comportamenti illeciti provocano <strong>danni significativi all&#8217;ambiente, alla salute umana o agli ecosistemi</strong>. La normativa pone particolare attenzione alle condotte che possono generare effetti estesi o duraturi, prevedendo conseguenze più severe rispetto al precedente quadro normativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un aspetto particolarmente rilevante per le aziende riguarda l&#8217;ampliamento dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001. Le organizzazioni sono chiamate a verificare che i propri <strong>Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo</strong> (Modelli 231) siano adeguatamente <strong>aggiornati </strong>per tenere conto delle nuove fattispecie introdotte dalla riforma e dei maggiori rischi sanzionatori connessi alle attività aziendali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;aggiornamento normativo richiede inoltre una revisione delle procedure interne, dei sistemi di controllo e delle attività di formazione del personale coinvolto nella gestione degli aspetti ambientali. Un approccio preventivo alla compliance consente alle imprese di ridurre il rischio di violazioni, tutelare la propria reputazione e limitare l&#8217;esposizione a sanzioni economiche e responsabilità amministrative.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le aziende operanti <strong>nei settori industriali, manifatturieri, logistici e chimici</strong> sono pertanto invitate a valutare tempestivamente l&#8217;impatto delle nuove disposizioni sui propri processi aziendali, verificando la conformità delle procedure ambientali e l&#8217;adeguatezza dei sistemi di gestione del rischio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>ADR 2025: Le Principali Novità Entrate in Vigore dal 1° Gennaio 2025</title>
		<link>https://www.larcotc.com/notizie/adr-2025-le-principali-novita-entrate-in-vigore-dal-1-gennaio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ADR 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie al Sodio]]></category>
		<category><![CDATA[Merci Pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza dei Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[UNECE]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova edizione dell&#8217;ADR, pubblicata dalla Commissione Economica per l&#8217;Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L&#8217;aggiornamento ADR 2025 introduce una serie di modifiche tecniche e operative volte a migliorare la sicurezza del trasporto di merci pericolose e ad adeguare la normativa all&#8217;evoluzione delle tecnologie e dei prodotti presenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova edizione dell&#8217;ADR, pubblicata dalla Commissione Economica per l&#8217;Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L&#8217;aggiornamento ADR 2025 introduce una serie di <strong>modifiche tecniche e operative</strong> volte a <strong>migliorare la sicurezza del trasporto di merci pericolose</strong> e ad <strong>adeguare la normativa</strong> <strong>all&#8217;evoluzione delle tecnologie </strong>e dei prodotti presenti sul mercato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le novità più significative figurano nuove disposizioni relative alle <strong>batterie</strong> agli ioni di sodio, tecnologia emergente destinata ad affiancare le tradizionali batterie agli ioni di litio. Sono stati inoltre aggiornati i <strong>criteri di classificazione</strong> e trasporto per alcune categorie <strong>di rifiuti pericolosi</strong>, inclusi specifici rifiuti contenenti amianto e le cosiddette spedizioni di <em>“lab smalls”</em>, ossia piccoli quantitativi di sostanze provenienti da laboratori destinati allo smaltimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ADR 2025 introduce anche importanti <strong>aggiornamenti riguardanti la documentazione</strong>, l&#8217;approvazione dei veicoli e le modalità operative di trasporto. Particolare attenzione è stata dedicata all&#8217;evoluzione delle tecnologie di alimentazione dei mezzi, con nuove disposizioni che <strong>consentono l&#8217;utilizzo di veicoli elettrici a batteria e di veicoli alimentati a idrogeno per determinate categorie di trasporto ADR</strong>, nell&#8217;ottica di favorire una transizione verso sistemi logistici più sostenibili senza compromettere gli standard di sicurezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;adeguamento tempestivo alle nuove disposizioni consente di ridurre il rischio di non conformità, contestazioni e sanzioni, garantendo al contempo una gestione più sicura ed efficiente delle spedizioni. Fino al 30 giugno 2025 è stato previsto un periodo transitorio durante il quale è stato possibile applicare anche la precedente edizione ADR 2023; successivamente l&#8217;ADR 2025 è diventato il riferimento normativo esclusivo per le operazioni di trasporto soggette alla disciplina ADR.</p>
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		<item>
		<title>Scarichi Ambientali e D.Lgs. 152/2006: Obblighi, Autorizzazioni e Controlli</title>
		<link>https://www.larcotc.com/notizie/scarichi-ambientali-e-d-lgs-152-2006-obblighi-autorizzazioni-e-controlli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Acque Reflue Industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Autorizzazione allo Scarico]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legislativo 152/2006]]></category>
		<category><![CDATA[Scarichi Ambientali]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.Lgs. 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale, rappresenta il principale riferimento normativo in materia di tutela delle acque e gestione degli scarichi ambientali in Italia. La Parte Terza del decreto disciplina gli scarichi idrici provenienti da attività industriali, artigianali e produttive, con l&#8217;obiettivo di prevenire l&#8217;inquinamento delle acque superficiali, sotterranee e delle reti fognarie. [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il D.Lgs. 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale, rappresenta il principale riferimento normativo in materia di tutela delle acque e gestione degli scarichi ambientali in Italia. La Parte Terza del decreto disciplina gli scarichi idrici provenienti da attività industriali, artigianali e produttive, con l&#8217;obiettivo di prevenire l&#8217;inquinamento delle acque superficiali, sotterranee e delle reti fognarie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa stabilisce che <strong>tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati</strong> e rispettare specifici valori limite di emissione. Le aziende sono tenute a caratterizzare i propri reflui, individuare il recapito finale dello scarico e adottare sistemi di trattamento adeguati per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla legge. L&#8217;autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall&#8217;autorità competente e deve essere mantenuta aggiornata in caso di modifiche ai processi produttivi o alle caratteristiche delle acque reflue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolare attenzione è riservata agli <strong>scarichi industriali</strong>, per i quali la normativa richiede una valutazione dettagliata delle sostanze presenti e dei potenziali impatti ambientali. Il superamento dei limiti autorizzati, la mancanza di autorizzazione o la gestione non conforme degli scarichi possono comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, responsabilità penali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le aziende sono tenute a eseguire monitoraggi e <strong>analisi delle acque reflue</strong> secondo le modalità e le frequenze stabilite nell&#8217;autorizzazione allo scarico, verificando costantemente il rispetto dei limiti normativi applicabili. Un approccio preventivo alla gestione degli scarichi ambientali consente non solo di ridurre il rischio di sanzioni, ma anche di migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e la tutela delle risorse idriche.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>Regolamento (UE) 2024/2865: La Revisione del CLP e le Novità sul Codice UFI</title>
		<link>https://www.larcotc.com/notizie/regolamento-ue-2024-2865-la-revisione-del-clp-e-le-novita-sul-codice-ufi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Etichettatura Chimica]]></category>
		<category><![CDATA[Poison Centres Notification (PCN)]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento UE 2024/2865]]></category>
		<category><![CDATA[UFI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Regolamento (UE) 2024/2865 rappresenta una delle più importanti revisioni degli ultimi anni del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), che disciplina la classificazione, l&#8217;etichettatura e l&#8217;imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche nell&#8217;Unione Europea. Entrato in vigore il 10 dicembre 2024, il provvedimento introduce numerose novità finalizzate a migliorare la comunicazione dei pericoli chimici, adattare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Regolamento (UE) 2024/2865 rappresenta una delle più importanti revisioni degli ultimi anni del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), che disciplina la classificazione, l&#8217;etichettatura e l&#8217;imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche nell&#8217;Unione Europea. Entrato in vigore il <strong>10 dicembre 2024</strong>, il provvedimento introduce numerose novità finalizzate a migliorare la comunicazione dei pericoli chimici, adattare la normativa alle nuove modalità di vendita (in particolare l&#8217;e-commerce) e favorire la digitalizzazione delle informazioni di sicurezza.<strong> Le nuove disposizioni saranno applicate progressivamente tra il 2026 e il 2028.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le modifiche più rilevanti figurano l&#8217;introduzione di nuove regole per l&#8217;etichettatura digitale, l&#8217;aggiornamento dei requisiti relativi alle dimensioni e alla leggibilità delle etichette, nuove disposizioni per le vendite a distanza e i sistemi di ricarica (refill), nonché criteri aggiornati per la classificazione di sostanze complesse e miscele contenenti più costituenti. L&#8217;obiettivo è garantire una comunicazione più chiara dei rischi lungo tutta la catena di approvvigionamento e verso gli utilizzatori finali.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Focus sul Codice UFI (Unique Formula Identifier)</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli aspetti più importanti del quadro CLP riguarda il Unique Formula Identifier (UFI), il codice alfanumerico univoco che collega una miscela pericolosa alle informazioni trasmesse ai Centri Antiveleni europei tramite il sistema <strong>PCN (Poison Centres Notification)</strong>. Il Regolamento (UE) 2024/2865 rafforza ulteriormente il ruolo dell&#8217;UFI all&#8217;interno delle notifiche previste dall&#8217;Allegato VIII del CLP, richiedendo che tale identificativo sia chiaramente associato alle informazioni trasmesse alle autorità competenti per consentire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza sanitaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;UFI consente infatti ai Centri Antiveleni di identificare con precisione la composizione di una miscela in caso di esposizione accidentale, ingestione o contatto, riducendo i tempi di intervento e migliorando la gestione delle emergenze. Per le aziende che immettono sul mercato miscele classificate come pericolose, diventa quindi essenziale verificare la corretta generazione del codice UFI, la coerenza con la composizione del prodotto e l&#8217;aggiornamento delle notifiche PCN in caso di modifiche significative alla formulazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese del settore chimico sono chiamate fin da ora a valutare l&#8217;impatto delle nuove disposizioni sui propri processi di classificazione, etichettatura e notifica, al fine di garantire la piena conformità normativa ed evitare criticità operative o sanzioni derivanti da informazioni incomplete o non aggiornate.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regolamento (UE) 2026/78: Nuove Restrizioni per le Sostanze CMR nei Prodotti Cosmetici</title>
		<link>https://www.larcotc.com/notizie/regolamento-ue-2026-78-nuove-restrizioni-per-le-sostanze-cmr-nei-prodotti-cosmetici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetic Safety Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[PIF]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento UE 2026/78]]></category>
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					<description><![CDATA[La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2026/78, che modifica il Regolamento Cosmetici (CE) n. 1223/2009 introducendo nuove restrizioni e divieti per sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). L&#8217;aggiornamento recepisce le più recenti classificazioni armonizzate previste dal Regolamento CLP e rafforza ulteriormente il livello di tutela della salute dei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Commissione Europea ha pubblicato il <strong>Regolamento (UE) 2026/78,</strong> che modifica il Regolamento Cosmetici (CE) n. 1223/2009 introducendo nuove restrizioni e divieti per sostanze classificate come <strong>cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)</strong>. L&#8217;aggiornamento recepisce le più recenti classificazioni armonizzate previste dal Regolamento CLP e rafforza ulteriormente il livello di tutela della salute dei consumatori nell&#8217;Unione Europea. Il regolamento è entrato in vigore il 2 febbraio 2026 e si applica dal 1° maggio 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le principali novità figurano il divieto o la limitazione di diverse sostanze utilizzate nel settore cosmetico, tra cui alcune forme di <strong>argento (CI 77820), Hexyl Salicylate</strong> e <strong>o-Phenylphenol</strong>, per le quali sono stati definiti nuovi limiti di utilizzo e specifiche condizioni di impiego. Il regolamento modifica inoltre gli allegati II, III e V del Regolamento Cosmetici, aggiornando gli elenchi delle sostanze vietate o soggette a restrizioni sulla base delle più recenti evidenze scientifiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per produttori, importatori e responsabili dell&#8217;immissione sul mercato diventa essenziale verificare la conformità delle formulazioni, delle materie prime e della documentazione tecnica associata ai prodotti. Le aziende del settore cosmetico sono chiamate a riesaminare i propri dossier di sicurezza, il <strong>Product Information File (PIF)</strong> e le valutazioni effettuate dal <strong>Cosmetic Safety Assessor</strong>, al fine di garantire il pieno rispetto delle nuove disposizioni normative ed evitare il rischio di non conformità e sanzioni.</p>
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